DATO CHE SONO FINITI I SOLDI, DOPO 16 ANNI DUBBI DI ''COSTITUZIONALITA''' SUL FINANZIAMENTO PUBBLICO AI PARTITI (MAIALI)
sabato 30 novembre 2013Roma - Dopo 16 anni di mangiate, ruberie, grassazioni e turlupinature tutte ai danni dei contribuenti italiani, lo Stato si "accorge" che il finanziamento pubblico ai partiti è ANTICOSTITUZIONALE e chiama in causa la Consulta affinchè si pronunci al riguardo! Infatti, proprio ieri pomeriggio il Procuratore del Lazio della Corte dei Conti, Raffaele De Dominicis, ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tutte le leggi, a partire dal 1997, che hanno reintrodotto il finanziamento pubblico dei partiti, per averlo fatto in difformità con quanto proclamato dai cittadini con il referendum dell’aprile 1993.ammentando che il corpo elettorale, in occasione del referendum «fornì una risposta decisamente negativa in relazione alla persistenza delle erogazioni di contributi statali a beneficio dei partiti politici e dei movimenti e/o gruppi ad essi collegati», si solleva questione di legittimità giacché le disposizioni posteriori «sono da ritenersi apertamente elusive e manipolative del risultato referendario, e quindi materialmente ripristinatorie di norme abrogate».
Per la Corte dei Conti, quindi, «tutte le disposizioni impugnate, a partire dal 1997 e, via via riprodotte nel 1999, nel 2002, nel 2006 e per ultimo nel 2012, hanno ripristinato i privilegi abrogati col referendum del 1993, facendo ricorso ad artifici semantici, come il rimborso al posto del contributo; gli sgravi fiscali al posto di autentici donativi; così alimentando la sfiducia del cittadino e l’ondata disgregante dell’antipolitica». Dalla normativa contestata, poi, deriva per il procuratore De Dominicis «la violazione del principio di parità e di eguaglianza tra i partiti e dei cittadini che, per mezzo dei partiti stessi, intendono partecipare alla vita democratica della Nazione. Infatti, i rimborsi deducibili dal meccanismo elettorale risultano estesi, dopo il 2006, a tutti e cinque gli anni del mandato parlamentare, in violazione del carattere giuridico delle erogazioni pubbliche, siccome i trasferimenti erariali, a partire dal secondo anno, non solo si palesano come vera e propria spesa indebita, ma assunti in violazione del referendum dell’aprile 1993». La differenziazione degli importi dei rimborsi dopo il primo anno dalle elezioni «si configura arbitraria e discriminatoria perché consolida la posizione di vantaggio solo di quei partiti che hanno raggiunto la maggioranza politico-parlamentare».
Fonte notizia Ansa - Corriere della Sera